Semplificazione dei procedimenti per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati

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Il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il D.L. n. 91 del 2014, volto a semplificare i procedimenti di bonifica e la messa in sicurezza dei siti contaminati.
L’art. 13 di tale decreto introduce l’art. 242-bis nel D. Lgs. 152/06, che prevede che un operatore interessato ad effettuare interventi di bonifica finalizzati al rispetto delle CSC può presentare uno specifico progetto degli interventi che tenga conto dello stato di contaminazione del sito (definito sulla base di indagini specifiche eseguite).
L’iter procedurale da seguire può essere schematizzato nel modo seguente
  • Presentazione del progetto degli interventi;
  • convocazione delle Conferenza dei Servizi entro 30 gg, e adozione della determina conclusiva entro 90 gg dalla convocazione della stessa;
  • avvio degli interventi di bonifica, che si devono concludere entro i 12 mesi successivi (con proroga di ulteriore sei mesi);
  • presentazione del Piano di Caratterizzazione, al termine degli interventi per verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica (CSC), approvato nei successivi 45 giorni;
  • esecuzione del piano in contraddittorio con ARPA, che procede alla validazione dei dati entro 45 gg. Tale validazione costituisce la certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo.
Nel caso di mancato raggiungimento delle CSC di riferimento, di contaminazione delle acque sotterranee o di mancato rispetto dei tempi sopra indicati da parte del proponente, al procedimento si applica l’art. 242.
L’art. 242-bis è applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Si auspica che tale modifica normativa possa offrire ai proponenti una maggiore certezza sui tempi di sviluppo del procedimento e stimolare il recupero delle aree dismesse nel paese.




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